ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO
aggiornamento del 14.10.2015 all’Atto Costitutivo e Statuto del 19.02.1991 registrato il 25.01.2001 presso Ufficio Atti Civili di Firenze al n°518 Serie 3A ed aggiornato il 12.12.2009
DENOMINAZIONE, FINALITA’, SEDE, DURATA
Art. 1
In data 19.02.1991 è costituita l‘Associazione denominata “Gruppo Trekking Bagno a Ripoli”.
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell’escursionismo attraverso la riscoperta e la difesa della natura; può promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi e con enti e istituzioni pubbliche e private, ogni azione inerente al proprio oggetto sociale, anche all’estero.
Art. 3
L’Associazione ha sede in Via Roma 124, Bagno a Ripoli (FI) presso Società Mutuo Soccorso Bagno a Ripoli; tale sede potrà essere variata ed è consentito istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.
Art. 4
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci.
SOCI
Art. 5
Il numero degli associati è illimitato. L’adesione all’Associazione, così come il recesso sono liberi e volontari. Tutti possono essere iscritti e ammessi all’associazione purché animati dagli stessi intenti naturalistici e sportivi, ne condividano gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione. Sono Soci a tutti gli effetti coloro i quali si muniscono di tessera dell’Associazione che ha validità annuale.
Art. 6
Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità è stabilita dall’Assemblea dei soci.
Art. 7
La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione. E’ altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i Soci per tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci nelle materie di sua competenza.
Art. 8
La qualifica di associato dà il diritto a partecipare in modo attivo all’organizzazione e alla realizzazione dei programmi escursionistici e delle iniziative culturali e a tutte le attività dell’Associazione.
Art. 9
La qualifica di associato si perde per decesso, mancato rinnovo della tessera annuale o esclusione. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’Associazione.
Art. 10
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, obbligo che grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Art. 11
Sono organi dell’Associazione:
– l’assemblea dei Soci;
– il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere, il Responsabile delle attrezzature, il Bibliotecario e il Responsabile del tesseramento, che costituiscono il Consiglio Direttivo.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all’alto dell’assunzione dell’incarico.
ASSEMBLEA
Art. 12
L’Assemblea ordinaria, convocata annualmente entro un mese dalla fine dell’esercizio, deve approvare il rendiconto economico e finanziario, eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere, il Responsabile delle attrezzature, il Bibliotecario, il Responsabile del tesseramento.
In caso che per dimissioni od altre cause uno o più componenti decadano dall’incarico, il Presidente convocherà una nuova Assemblea per la loro sostituzione e le loro funzioni saranno svolte ad interim dal Presidente.
Art. 13
L’Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno, e ne coordina l’attività.
Art. 14
L’assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata con l’indicazione dell‘ordine del giorno stabilito, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, mediante avviso da comunicarsi ai Soci almeno otto giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci, entro 30 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.
Art. 15
Alle Assemblee è ammessa la partecipazione tramite delega ad altro Socio, che può rappresentare al massimo un solo Socio assente.
Le delibere dell’Assemblea sono valide a maggioranza semplice su tutti i punti posti all’ordine del giorno, tranne che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.
CARICHE SOCIALI
Art. 16
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e ne coordina l‘attività.
Art. 17
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue mansioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 18
Il Cassiere cura l’amministrazione dell’Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili e fiscali se previsti, redige il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alle spese.
Art. 19
Il Responsabile delle attrezzature cura gli acquisti delle stesse, il loro controllo e revisione, il prestito ai Soci delle attrezzature medesime.
Art. 20
Il Bibliotecario cura l’acquisto e la catalogazione di cartine, libri e pubblicazioni inerenti l‘attività istituzionale; il prestito ai soci dei medesimi.
Art. 21
Il Responsabile del tesseramento cura la gestione delle richieste di tessere associative, il rilascio delle stesse, la consegna ai Soci e la riscossione della quota annuale.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, senza formalità; redige i regolamenti per l’attività sociale e li sottopone alla approvazione dell’assemblea; cura l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all‘Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; affida con apposita delibera deleghe speciali ai soci.
I membri del Consiglio Direttivo sono delegati disgiuntamente alla approvazione delle richieste di associazione.
Art. 23
Tutti i componenti le cariche sociali rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO
Art. 24
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; elargizioni a titolo di liberalità, donazioni e lasciti che potranno pervenire da associati, privati, enti pubblici territoriali e da organizzazioni regionali e nazionali alle quali l’Associazione eventualmente aderisse; rendite del suo patrimonio; eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 25
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione ha l’obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziario annuale. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra Associazione avente scopo analogo o affine. L’Associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ESTINZIONE
Art. 26
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, sarà scelto un liquidatore tra gli associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 27
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.
Il Presidente